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SUL DIRITTO D'ASILO.

Pubblicato il 8 maggio 2009Non assegnata

Caro e_ros, perché non ti aspetti risposte? Nei limiti del possibile in questo spazio ho sempre cercato di rispondere. Nel caso specifico l’avrei fatto comunque perché sono rimasto colpito e turbato dai fatti di ieri.

La mia opinione è che l’Italia ha violato in modo palese le norme del diritto internazionale in materia di richiesta di asilo. Lo strappo si è determinato nel momento in cui le nostre autorità non hanno consentito, prima dell’eventuale respingimento dei clandestini, la sussistenza dei requisiti per la loro richiesta di asilo.

Scegliendo di respingerli sulla costa libica (col consenso delle autorità di quel Paese) noi ci siamo sottratti in modo cinico a un obbligo del diritto internazionale e ciò segna una rottura della tradizione dell’Italia in questo ambito specifico. Non sono possibili paragoni con l’azione di precedenti governi di centrosinistra. Nel caso del Trattato italo-albanese, ad esempio, l’azione di respingimento era filtrata, in pieno accordo con le autorità albanesi, da una verifica dei requisiti per lo status di rifugiato. Cosa che nel caso della Libia non si è determinata.

Conoscevo naturalmente le posizioni di Furio Colombo. Lascio da parte le mie considerazioni e cerco di attenermi ai fatti.

L'accordo italo-libico dell'agosto 2008 (ratificato nel febbraio 2009), tratta all’articolo 19 di collaborazione tra i due Paesi nella lotta all’immigrazione clandestina in termini generali, richiamando il precedente accordo firmato a Roma il 13 dicembre 2000 e "i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007".

La relazione governativa al disegno di legge di conversione menzionava inoltre al riguardo un "Memorandum of Understanding (MoU)" del luglio 2007. L'accordo del 2000 è stato pubblicato nel supplemento n. 78 alla Gazzetta ufficiale n. 111 del 15 giugno 2003. Il "MoU" del luglio ed i protocolli di cooperazione del 29 dicembre 2007 non risultano pubblicati.

Vi allego anche la risposta scritta fornita dal Governo nel novembre 2008 a un'interrogazione sull'argomento di Savino Pezzotta.

Ma prima il riferimento alle norme sul RIMPATRIO DI IMMIGRATI CLANDESTINI.
 
Il respingimento di cittadini stranieri non comunitari. D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (...)

Art. 10
. Respingimento.

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari
.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza. L’accordo del 2000 (l’ho verificato) affronta il tema soltanto con questa definizione generica: Reciproca assistenza e cooperazione nel contrasto all’immigrazione illegale.


Questa è la risposta del governo all’interrogazione di Savino Pezzotta:

“All'articolo 19 del Trattato è prevista l'intensificazione della collaborazione in tema di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina, con un richiamo all'Accordo firmato a Roma il 13 dicembre 2000 ed un esplicito riferimento alle successive intese tecniche, tra cui in particolare, per quanto concerne la lotta all'immigrazione clandestina, i Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007. Queste intese, siglate per parte italiana dal Ministro dell'interno e dal Capo della Polizia, prevedono, oltre ad attività di addestramento, formazione e da assistenza tecnica a beneficio delle Forze dell'ordine libiche, la cessione di mezzi navali italiani alla Libia e l'effettuazione di pattugliamenti marittimi congiunti. Tali pattugliamenti congiunti non sono stati finora resi operativi.

Nell'ambito del nuovo quadro di collaborazione marcato dalla firma del Trattato, ci si attende pertanto che Tripoli si impegni con maggiore efficacia nell'applicazione dei Protocolli del dicembre 2007. Sempre in tema di lotta all'immigrazione clandestina, allo stesso articolo 19 le due parti si impegnano a promuovere la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il Governo italiano sosterrà il 50 per cento dei costi, mentre per il restante 50 per cento Italia e Libia chiederanno all'Unione Europea di farsene carico, tenuto conto delle intese a suo tempo intervenute tra la Grande Giamahiria e la Commissione europea.

Le due Parti si impegnano, inoltre, a collaborare per la definizione di iniziative, sia bilaterali sia in ambito regionale, per prevenire il fenomeno dell'immigrazione clandestina nei Paesi di origine dei flussi migratori. Riguardo, infine, al trattamento dei cittadini stranieri, si segnala che all'articolo 6 del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione, concernente il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, le parti si impegnano ad agire conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Si tratta, evidentemente, di una previsione di carattere generale, come ampio e generale è lo spettro di applicazione del Trattato.

Tale riferimento impegna comunque la controparte libica al rispetto di norme e standard internazionali, anche con riferimento ai cittadini stranieri che necessitino di protezione internazionale, come indicato nel testo dell'interrogazione.”


Da questa ricostruzione mi sento di dire che nessun contenuto dell’ultimo trattato italo-libico contiene la previsione o la legittimazione di quanto è accaduto e della violazione da parte italiana del diritto internazionale in materia di asilo. Resta la gravità enorme del fatto e la necessità di una risposta adeguata.

Buone cose



permalink | inviato da giannicuperlo il 8/5/2009 alle 18:20 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (432) | Versione per la stampa


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